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ICI - Anno 2010

Aliquote e Termini di Pagamento

QUANDO SI PAGA :

UNICA SOLUZIONE : Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, l’imposta dovuta per l’anno in corso potrà essere versata in unica soluzione entro il 16 Giugno 2010.

ACCONTO : entro il 16 Giugno 2010 deve essere versata prima rata (acconto), pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
SALDO : dal 1° al 16 Dicembre 2010 deve essere versata la seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

ARROTONDAMENTI e VERSAMENTO MINIMO:

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si procede al versamento se l'imposta risulta pari o inferiore a 2,58 Euro.


COME SI PAGA :

L'imposta deve essere corrisposta mediante :
- versamento su conto corrente postale n. 88794110 intestato a EQUITALIA NOMOS SPA – GAMALERO-AL-ICI utilizzando gli appositi bollettini postali in distribuzione presso i nostri uffici;
- versamento tramite modello «F24».


RESIDENTI ALL'ESTERO :
In relazione al disposto dell’art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento;


CHI DEVE PAGARE :
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;
Sono soggetti all'imposta il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario;


ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO :
In relazione al disposto dell’art. 1 del D.L. n° 93/2008 :
- È esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonchè le relative pertinenze.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992.

L’esenzione si applica anche:
a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune;
b)Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 

ALIQUOTE IN VIGORE :
- UNITÀ
IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, SOLO SE APPARTENENTE ALLE SEGUENTI CATEGORIE CATASTALI : A/1 ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE - A/8 ABITAZIONE IN VILLE E A/9 CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTI PREGI ARTISTICI E STORICI ---> 5,50 x mille

- DETRAZIONE SPETTANTE PER ABITAZIONE PRINCIPALE : 103,29 Euro


- ALTRI FABBRICATI
--->  7,00 x mille
- AREE FABBRICABILI (anche quelle approvate con nuovo PRGI) --->   7,00 x mille
- TERRENI AGRICOLI
(sono soggetti al pagamento dell’imposta solo i terreni compresi nei fogli di mappa n. 13 e 15 del Nuovo Catasto Terreni)  --->  7,00 x mille


PERIODO DI IMPOSTA :
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero.


ULTIME NOVITA'  :
A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
I casi in cui si deve presentare la dichiarazione I.C.I. sono dettagliatamente indicati al paragrafo 2 delle istruzioni ministeriali approvate con Decreto in data 23 aprile 2008.
La dichiarazione, in quanto dovuta, deve essere presentata a questo ufficio Tributi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.

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